Art. 6.
(Nomina e requisiti).
1. Il Garante è organo monocratico nominato dal Presidente della Repubblica su proposta dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, scelto tra cittadini italiani che hanno una comprovata esperienza
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nell'ambito della tutela dei diritti dei minori.
2. L'incarico di cui al comma 1 ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.
3. L'ufficio di Garante è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva, ovvero con incarichi in associazioni o in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza.
4. Il Garante, se dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa per l'intera durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.